Tirocini formativi
Lo Studio De Cesare , delegato della Fondazione del Lavoro, può attivare direttamente i tirocini formativi.
"Il Tirocinio Formativo e di Orientamento" è un'esperienza effettiva presso un'Azienda, un Ente Pubblico o uno studio professionale, che ha lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, grazie ad un diretto coinvolgimento nel mondo del lavoro.
I Tirocini attivati attraverso la Fondazione Lavoro hanno le seguenti caratteristiche:
- semplicità
- rapidità
- garanzia
Fondazione Lavoro
Sintesi normativa Stage e Tirocini
Il tirocinio o stage, è un periodo di formazione on the job presso un'azienda o un ente, che ha l’obiettivo di facilitare l’inserimento dei giovani (e non), e costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di specifiche professionalità.
Un’esperienza che non costituisce un rapporto di lavoro dipendente.
- il tirocinante
- il soggetto ospitante - imprese, associazioni e studi professionali, cooperative, fondazioni, enti pubblici, ecc.; l'ente promotore
- Lo Studio, in quanto delegato della Fondazione Lavoro, può aiutarvi direttamente nella stipula del tirocinio
Tipologia, destinatari e durata
Esistono diverse tipologie di tirocinio/stage a seconda delle finalità, delle categorie di soggetti interessati, degli enti proponenti.
- Tirocinio curriculare
- Tirocini formativi e di orientamento
- Tirocinio di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro
- Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
Tirocino | Destinatiario | Durata | Altro |
---|---|---|---|
Tirocinio curriculare: previsto nei piani di studio degli istituti scolastici e delle università a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. | Studenti che frequentano la scuola secondaria, studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari. | Massimo 4 mesi per gli studenti di scuola secondaria, massimo 12 mesi per gli altri | Questa tipologia di stage può consentire l'acquisizione di crediti formativi se qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi in corso. Per gli studenti della scuola superiore, l'eventuale credito ottenuto si aggiungerà al punteggio riportato nelle prove scritte e orali dell'esame di maturità, mentre per gli studenti universitari le modalità di conteggio dei crediti ottenuti vengono stabilite autonomamente da ogni Ateneo. |
Tirocini formativi e di orientamento: finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella transizione scuola lavoro mediante una formazione a contatto diretto con il mondo del lavoro. | Neodiplomati e neolaureati di I e di II livello entro e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo. | Massimo 6 mesi | |
Tirocinio di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro finalizzato a percorsi di recupero occupazionale | Inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità, e lavoratori in cassa integrazione sulla base di specifici accordi | Massimo 12 mesi | |
Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro | Disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale | Massimo 24 mesi per i disabili, massimo 12 mesi per persone svantaggiate. |
Limiti numerici
- Una unità nel caso di aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (restano pertanto esclusi dal computo i contratti d’inserimento e i contratti di apprendistato)
- Non più di 2 soggetti nel caso di aziende con dipendenti a tempo indeterminato compresi tra le 6 e le 19 unità
- Non più del 10% in caso di aziende con più di 20 soggetti a tempo indeterminato
Modalità di attivazione e svolgimento
Per accedere all’iniziativa è necessario stipulare un’apposita convenzione che è possibile attivare tramite il nostro Studio di Consulenza in quanto delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro, senza obbligo da parte delle aziende di recarsi fisicamente al Centro per l'Impiego per espletare le procedure burocratiche (come avveniva in passato).
La Fondazione Consulenti per il Lavoro, si sostituisce agli organismi pubblici ed è abilitato ad approvare direttamente i tirocini quale Ente Promotore.
Inoltre, si precisa che a fronte della nuova procedura, l'azienda non è più tenuta alla stipula della polizza di responsabilità civile vs terzi in quanto il pagamento della responsabilità civile per ogni singolo tirocinante è già effettuato direttamente dalla Fondazione. Pertanto, né il Delegato né l'azienda ospitante dovranno effettuare adempimenti a riguardo.
Permangono in capo all'azienda i seguenti obblighi:
- Consentire la compilazione della convenzione fornendo allo Studio le informazioni necessarie all'individuazione del profilo formativo dello stagista, situazione aziendale e tutor aziendale prescelto
- Comunicare preventivamente al CPI, l'attivazione dello stage, (tale adempimento è gestito direttamente dallo Studio)
Linee guida in materia di tirocini
Come previsto dalla 92/2012, la Conferenza permanente per i rapporti fra Governo, Regioni e Province autonome ha approvato le Linee guida in materia di tirocini con l'intento di stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia ed evitare abusi o un uso distorto dei tirocini, sostenendo il ricorso all'apprendistato come canale preferenziale di accesso dei giovani al lavoro. Le linee guida dovranno essere recepite entro 6 mesi dalle Regioni, che potranno eventualmente anche migliorare gli standard stabiliti. Le nuove regole si applicano esclusivamente ai tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e ai tirocini formativi/inserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Sono esclusi quindi i tirocini curriculari inseriti nei percorsi formativi di atenei e scuole, i periodi di pratica professionale, gli stage transnazionali (come i tirocini dei programmi europei) e quelli estivi. Le regole si applicano anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica amministrazione.
Tra le novità introdotte:
- Indennità minima garantita - tutti i tirocinanti devono percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili (400 euro per la Regione Lazio); l'indennità non viene corrisposta ai fruitori di ammortizzatori sociali. La percezione dell'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
- Il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
- I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
- Le imprese fino a 5 addetti a tempo indeterminato possono avere un solo tirocinante; quelle tra 6 e 20, non più di due; quelle oltre i 20 dipendenti, in misura non superiore al 10% dei lavoratori a tempo indeterminato. Le Regioni possono modificare il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'azienda ospitante nei loro territori.